Art. 7.
(Registri generali delle comunità giovanili istituiti dalle regioni e dalle province autonome).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle comunità giovanili, di seguito denominati «registri».
      2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e usufruire dei benefìci previsti dalle disposizioni di cui al capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in quanto compatibili.
      3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le comunità giovanili che hanno i requisiti di cui all'articolo 2 e che allegano alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle comunità giovanili nei rispettivi registri nonché di periodica revisione degli stessi, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7

 

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agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio.
      5. Le comunità giovanili iscritte nei registri sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 4, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.