1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle comunità giovanili, di seguito denominati «registri».
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e usufruire dei benefìci previsti dalle disposizioni di cui al capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in quanto compatibili.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le comunità giovanili che hanno i requisiti di cui all'articolo 2 e che allegano alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle comunità giovanili nei rispettivi registri nonché di periodica revisione degli stessi, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7